Attestazioni sotto controllo

Attenta verifica e acquisizione di documentazione sia durante la fase intermedia (ricordiamo della possibilità di cessione credito/sconto in fattura anche per stati avanzamento lavoro con un massimo di due e che si riferiscano ad almeno il 30% dell’intervento) che durante quella finale e sia nel caso in cui si parli di ecobonus che di sismabonus. 


Interessanti, in proposito, le ultime due sezioni della check list sulle asseverazioni e attestazioni intermedie e finali.


Procediamo con ordine. Nel caso di interventi da ecobonus per stati avanzamento lavori, il professionista incaricato dell’apposizione del visto di conformità dovrà, durante le fasi intermedie, verificare l’asseverazione dei requisiti tecnici e l’attestazione della congruità delle spese sostenute con relativa ricevuta di trasmissione all’Enea.


È bene ricordare che la natura del controllo non potrà che essere formale rimanendo le responsabilità delle suddette asseverazioni e attestazioni unicamente a carico dei soggetti che le hanno sottoscritte.


Per tale ragione, andrà richiesta al tecnico sottoscrittore copia di stipula di valida polizza Rc così come previsto dall’art. 119, comma 14 del decreto Rilancio.


Ancora, il tecnico dovrà presentare da un lato attestato di prestazione energetica ante-ristrutturazione e, dall’altro, autocertificazione che l’eventuale Sal si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento previsto.


Con riferimento infine agli adempimenti legati alla cessione del credito/sconto in fattura il controllo sarà duplice: il consenso del cessionario e la copia della ricevuta di comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate per la cessione o lo sconto. 


Nella fase final, oltre a quanto detto sopra, bisognerà reperire altre tre tipologie di documenti: l’Ape post intervento, la scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea e il contratto di cessione al Gse dell’energia non autoconsumata nel caso di impianto fotovoltaico. 


In presenza invece di interventi antisismici così come previsto dal comma 4 dell’art. 119, dl 34/2020 cambierà parte della documentazione da reperire: le asseverazioni dei requisiti tecnici previste nel caso di ecobonus saranno infatti sostituite dalle attestazioni dei tecnici sulla conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.


Sarà importante dunque acquisire documentazione dalla quale si evinca la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, l’asseverazione iniziale della classe di rischio sismico dell’edificio ante intervento e quella conseguibile in seguito ad esecuzione dello stesso.


Non ultimo, l’asseverazione finale rilasciata dai tecnici ai sensi dell’art. 119, comma 13, lett. b), dl 34/2020. Non sarà invece più richiesto l’attestato di prestazione energetica sia ex ante che ex post né, in fase final, la scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea. Da acquisire inoltre, come nel caso di interventi per l’efficientamento energetico, valida polizza professionale Rc, attestazione della congruità delle spese sostenute, autocertificazione che il Sal si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento, consenso del cessionario cui verrebbe ceduto il credito o effettuato sconto in fattura e copia della ricevuta di comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate per la cessione o per lo sconto. 


Seppur, come ribadito, non si tratterà mai di controlli di merito, lo scrupolo con cui acquisire la documentazione evidenziata nella check list deve essere massimo anche alla luce dell’impianto sanzionatorio: in caso di visto di conformità infedele infatti, l’art. 39 del dlgs 241/97 prevede sanzioni amministrative che vanno da 258 euro sino a 2.582 euro e, nei casi più gravi e reiterati, la sospensione del rilascio del visto stesso. La gravità delle circostanze potrebbe far sì che il professionista sia chiamato a rispondere, in concorso con il contribuente, dei reati ad esso addebitati tra cui truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.